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Calendario scolastico 2009/2010

Giunta Regionale della Campania

 

Allegato B

 

CALENDARIO SCOLASTICO A.S. 2009/2010

 

VISTO l’art. 3 della Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che reca modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione;

 

VISTO l’art. 21 della legge n. 59, del 15 marzo 1997;

 

VISTO l’art. 138 comma1. lett. d) del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che delega alle Regioni, tra l’altro, la determinazione del calendario scolastico a decorrere dall’anno scolastico 2002/2003;

 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59”, con particolare riferimento al comma 2 dell'articolo 5, che prescrive che le Istituzioni scolastiche possano adottare adeguamenti al calendario scolastico in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell'offerta formativa, nel rispetto delle funzioni in materia di determinazione del calendario scolastico esercitate dalle Regioni a norma dell'articolo 138, comma 1, lett. d) del D. L.vo 31 marzo 1998, n. 112;

 

VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53 “Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’Istruzione e sui livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”;

 

VISTO l’art. 74 del D. L.vo 14 aprile 1994, n. 297, così come modificato dall’art. 1 del D.L. 253/95, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 352;

 

VISTO l’art. 193 del D.L.vo 10 aprile 1994, n. 297 che prescrive che le operazioni di scrutinio debbano essere svolte dalle Istituzioni scolastiche al termine delle lezioni;

 

VISTO l’art. 74, del D.L.vo 297/94 che prescrive che le attività didattiche, comprensive anche degli scrutini e degli esami, nonché attività di aggiornamento, si svolgano nel periodo compreso fra il 1° settembre ed il successivo 30 giugno, con conclusione nel mese di luglio degli esami di maturità;

 

 

RICHIAMATA la competenza statale in relazione:

 

alla determinazione per l’intero territorio nazionale della data di inizio (prima prova) degli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

alla determinazione del calendario delle festività a rilevanza nazionale;

RICHIAMATA, altresì, la specifica competenza delle Regioni nell'indicare il numero di giorni di lezione ed un ulteriore congruo numero di giorni per attività programmate nei Piani dell'offerta formativa dalle Istituzioni scolastiche, ai sensi dei commi 3. e 7. bis del citato articolo 74 del D.L.vo 297/94;

 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale del MIUR n. 67, del 28 luglio 2008, in cui viene determinata per il giorno 25 giugno 2009 la data di inizio, per l’intero territorio nazionale, degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore relativi all’a.s. 2008/2009 e visto,altresì, il calendario delle festività civili nazionali;

 

CONSIDERATA l’opportunità di determinare un calendario dell’attività scolastica che coniughi le competenze proprie della Regione con quelle delle Istituzioni scolastiche nel rispetto delle esigenze del territorio e delle famiglie, ponendo la dovuta attenzione all’organizzazione dei servizi pubblici, in particolare a quelli di trasporto;

 

CONSIDERATO, altresì, che le famiglie da diversi anni tendono ad organizzare le vacanze articolandole in più periodi dell’anno, anche con riferimento alla diversificata offerta turistica che il nostro paese può offrire (mare, montagna, città d’arte, terme, sport ecc.);

 

RITENUTO, pertanto, di stabilire per l’anno scolastico 2009/2010 un’articolazione del calendario scolastico mirata ad una più equilibrata distribuzione dei giorni di vacanza che preveda un ampliamento delle vacanze natalizie e pasquali e la possibilità di un migliore utilizzo dei “ponti”.

 

DATO ATTO del parere favorevole del Comitato di Coordinamento Regionale per l’attuazione del D.L.vo 112/98 istituito con D.G.R n. 5486 del 15/11/2002, di cui è componente anche il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale della Campania, reso nella seduta del 9 giugno 2009, circa la proposta di calendario per l’anno scolastico 2009/2010;

 

SENTITE le OO.SS. di categoria nell’incontro del 9 giugno 2009;

 

E’ STABILITO il calendario scolastico 2009/2010 per la Regione Campania come di seguito indicato:

 

1. Al fine di adottare comportamenti omogenei in tutto l’ambito regionale, il calendario fissa, per tutte le scuole, date di inizio e fine delle lezioni e durata dei periodi di vacanza.

2. Nelle Scuole e negli Istituti di tutti gli ordini e gradi, ubicati nel territorio della Regione Campania, le lezioni per l’anno scolastico 2009/2010 hanno inizio il 14 settembre 2009 e terminano il 12 giugno 2010, per un totale previsto di n. 205 giorni di lezione. Nelle scuole dell’infanzia le attività educative terminano il 30 giugno 2010.

3. Le istituzioni scolastiche, per motivate esigenze, possono anticipare e, anche con riferimento alla vocazione turistica del territorio, posticipare, per non più di cinque giorni la data di inizio delle attività scolastiche, previo accordo con i Comuni interessati all'organizzazione dei servizi di supporto e dandone comunicazione, ad accordo avvenuto, all’Assessorato regionale all’Istruzione,

alla Direzione scolastica regionale e all’USP territorialmente competente.

4. Relativamente alle scuole dell'infanzia, nel periodo successivo al 13 giugno 2010 e sino al 30 giugno 2010, termine ordinario delle attività educative, le istituzioni scolastiche interessate possono prevedere, nell'ambito delle complessive attività individuate nel P.O.F., il funzionamento delle sole sezioni ritenute necessarie in relazione al numero dei bambini frequentanti, sulla base delle effettive esigenze delle famiglie.

 

5. Il calendario delle festività, in conformità alle disposizioni vigenti è il seguente:

· tutte le domeniche;

· il 1° novembre, festa di tutti i Santi;

· l’8 dicembre, Immacolata Concezione;

· il 25 dicembre, Natale;

· il 26 dicembre, Santo Stefano;

· il 1° gennaio, Capodanno

· il 6 gennaio, Epifania;

· il giorno di lunedì dopo Pasqua;

· il 25 aprile, anniversario della liberazione;

· il 1° maggio, festa del Lavoro;

· il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica;

· la festa del Santo Patrono.

 

6. Le vacanze natalizie saranno fruite dal 23 dicembre 2009 al 6 gennaio 2010 .

 

7. Le vacanze pasquali saranno fruite dal 1° aprile 2010 al 7 aprile 2010 compreso.

 

8. Sono interrotte le attività didattiche nei giorni:

· 2 novembre 2009 – commemorazione dei defunti;

· 7 dicembre 2009;

· 15 e 16 febbraio 2010;

· 19 marzo 2010 – anniversario uccisione di don Peppe Diana;

· 31 maggio 2010;

· 1° giugno 2010;

9. Sono fatti salvi gli adattamenti del calendario scolastico, esercitabili nell’ambito dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, così come regolamentate dal DPR n. 275 del 1999, nel rispetto del disposto dell’art. 74, comma 3. del D. Lgs. n. 297 del 1994, tenuto conto che il limite numerico è pari a 200 giorni di effettiva lezione.

10. Qualora la ricorrenza del Santo Patrono ricada in un giorno in cui non si effettuano lezioni o attività educative, i Consigli di Circolo o di Istituto non possono consentirne il recupero in altro giorno del calendario scolastico.

11. I Dirigenti Scolastici, a seguito di apposita concertazione con le rappresentanze delle diverse componenti della scuola (docenti, studenti, genitori, ecc.), in presenza di una rilevante componente studentesca appartenente a diverse comunità etniche e/o religiose – nell'ambito della programmazione delle giornate di cui al punto 9. – possono utilizzare una di tali giornate per importanti ricorrenze, quali, ad esempio, il Capodanno Cinese o la fine del Ramadan, dandone comunicazione all'Assessorato regionale all'Istruzione, alla Direzione scolastica regionale e all’USP territorialmente competente.