La domanda di trasferimento non può essere presentata:
1) dai docenti che hanno ottenuto il trasferimento su scuola o nel comune di titolarità, per la mobilità 2020/21 e 2021/22 (ciò a seguito del vincolo triennale previsto CCNI 2019/22, in base al quale non è possibile presentare domanda di trasferimento nei tre anni successivi, in caso di movimento ottenuto su preferenza puntuale: ossia su una delle scuole indicate nella domanda) o nel comune di titolarità). La nuova ipotesi di contratto per il 2022 – 25 mantiene tale vincolo.
2) su posto comune dai docenti titolari su sostegno ancora sottoposti al vincolo quinquennale di permanenza su tale tipo di posto (ai fini del computo del quinquennio si valuta l’anno in corso).
Il vincolo triennale, NON SI applica ai docenti:
1) beneficiari delle precedenze di cui all’articolo 13 del CCNI (vedi di seguito), se trasferiti (o se hanno ottenuto il passaggio di ruolo/cattedra) in una scuola FUORI dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza;
2) trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, anche se soddisfatti su una preferenza espressa.
N.B. I docenti neoassunti da GPS con supplenza finalizzata al ruolo – incarico ai sensi del D.L. 73/2021, articolo 59 comma 4 – non possono presentare domanda di mobilità per l’anno scolastico 2022/23.
Questo contratto è stato firmato solo dalla CISL. Le altre OO.SS., soprattutto per la forte spinta della Gilda Unams, non hanno firmato perchè chiedono una modifica di tali norme (e di quelle,anch'esse innovative in senso restrittivo, che si applicheranno in caso di soddisfacimento della domanda) in quanto contengono troppi, immotivati, vincoli.