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Sul precariato

A.s. 2010-11

A.s. 2010-11 - Gilda Benevento


Il TAR non è competente in materia di graduatorie ad esaurimento.

 

Cari colleghi,  avevamo visto giusto: il Tar non ha il potere di risolvere le controversie che hanno a che fare con le graduatorie.

 

E ciò vale non solo per la faccenda del pettine, ma per tutte le controversie in materia di graduatorie a esaurimento.

 

In particolare, il Tar del Lazio il 30 settembre ha rigettato ricorsi per difetto di giurisdizione riguardanti le seguenti materie:

 

1) pettine (7628/11; 7629/11 e 7630/11);

 

2) valutazione servizio militare (7632/11);

 

3) mancata previsione inserimento in graduatoria dei docenti di strumento neoabilitati (7631/11 e 7655/11);

 

4) mancata previsione inserimento in graduatoria dei docenti che si sono abilitati per effetti di corsi istituti dal DM 85/05 con procedura on line ma non hanno potuto presentare la domanda di inserimento con riserva nelle graduatorie 2007/09 per mancata attivazione dei corsi stessi al momento della scadenza del termine di presentazione delle domande, ed in ogni caso nella parte in cui non prevede nuovi inserimenti per i docenti che si sono abilitati con procedure indette dopo la legge n. 143/2004;

 

5) mancata previsione della possibilità di inserimento/permanenza in graduatoria per gli ultrasessantacinquenni (7658/11);

 

6)mancata previsione della possibilità di permanere in graduatoria anche in caso di mancata presentazione o presentazione tardiva dell'apposita domanda (7657/11).

Prof.ssa Colomba DONNARUMMA

 

In attesa della pubblicazione del decreto salvaprecari , alcuni consigli

Cari Colleghi , in prossimità della firma del decreto salva precari , forniamo alcuni consigli su come comportarsi  in merito :


1) Il personale che produce istanza ai sensi del presente decreto è obbligato ad accettare qualunque proposta di supplenza, all'interno delle preferenze espresse nella domanda, salvo quella che viene offerta in corso di altro contratto.

2)  La rinuncia immotivata o senza giustificato motivo a una proposta di contratto comporta la decadenza dal diritto ad essere interpellato per ulteriori proposte di contratto secondo le procedure di cui al presente decreto, la conseguente perdita del diritto all'attribuzione del punteggio relativo all'anno scolastico, salvo il diritto all'attribuzione di quello maturato in ragione del servizio effettivamente svolto, nonché la perdita del diritto all'indennità di disoccupazione di cui all'art. 1 quinquies del decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, eventualmente percepita.

3)E' consentito rifiutare la stipula di contratti di supplenza che diano diritto a un trattamento stipendiale inferiore all'indennità di disoccupazione al momento spettante.

Ad esempio: nel caso l'indennità di disoccupazione sia fissata al 60% della retribuzione percepita per orario intero nell'anno scolastico precedente, si possono rifiutare, nella scuola secondaria di I e II grado sino a 10 ore, nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, fino a 14 ore e,  per il personale ATA, fino a 21 ore.

4)  Nessuna penalizzazione viene applicata nel caso in cui il personale rinunci alla supplenza, anche già in corso, per accettare un incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche resosi disponibile successivamente o in quanto destinatario di progetti ai sensi di specifiche convenzioni stipulate tra questo Ministero e le Regioni.

5)  Coloro che sono già impegnati nella scuola dell'infanzia o primaria in supplenze di durata sino a 10 giorni, disciplinate dall'art.5, comma 6 e dall'art. 7, comma 7 del Regolamento sul conferimento delle supplenze adottato con D.M. 131/07, mantengono il diritto ad essere interpellati per supplenze di durata superiore.

Si resta in ogni caso a disposizione per chiarimenti ulteriori .

Prof.ssa Colomba DONNARUMMA

 

 

Il punteggio aggiuntivo non può essere spostato.

Si allega un'importante sentenza del TAR sullo spostamento del punteggio aggiuntivo.

Prof.ssa Colomba DONNARUMMA