D.Lgs. 179/2026: cosa prevede per la scuola

Didattica, formazione e benessere digitale negli articoli 36, 37 e 38

Il decreto legislativo 7 ottobre 2026, n. 179, entrato in vigore il 23 ottobre 2026, adegua la normativa nazionale al Regolamento europeo sull’intelligenza artificiale (AI Act). Il provvedimento disciplina i poteri delle autorità nazionali e interviene sull’impiego dell’IA nei percorsi formativi, nel lavoro e in altri ambiti della pubblica amministrazione.
Per la scuola, gli articoli 36, 37 e 38 affrontano tre aspetti collegati: l’introduzione dell’IA nella didattica, la prevenzione dei rischi digitali e la formazione di docenti e studenti. Occorre distinguere le iniziative affidate all’autonomia scolastica dagli adempimenti ministeriali e dalle modalità attuative ancora da definire

Articolo 36: didattica, curricoli e orientamento

Le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione possono promuovere attività formative sull’intelligenza artificiale fin dal primo ciclo, in raccordo con l’educazione civica. L’obiettivo è sviluppare conoscenze, competenze e capacità critiche per un uso responsabile delle tecnologie, considerando anche le implicazioni etiche, sociali e civiche.
Nell’ambito dell’autonomia scolastica e del PTOF possono essere promossi moduli per potenziare le discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche, matematiche e artistiche, indicate con l’acronimo STEAM, anche attraverso strumenti di IA.
Sono inoltre previsti l’aggiornamento delle Linee guida STEM, delle Linee guida per l’orientamento e delle Indicazioni nazionali relative ai percorsi liceali.

L’articolo non introduce un obbligo generalizzato per ogni docente di utilizzare software di intelligenza artificiale. Le iniziative si collocano nella progettazione delle scuole e nell’esercizio della loro autonomia.

Articolo 37: prevenzione dei rischi e benessere digitale

L’articolo 37 affronta l’emergenza educativa legata all’uso eccessivo e inconsapevole dei social media e alla prevenzione delle dipendenze comportamentali derivanti dall’utilizzo scorretto delle piattaforme digitali e degli ambienti relazionali basati sull’IA.
Il MIM, sentito il Dipartimento per le politiche della famiglia, deve avviare un piano di formazione riservato ai docenti, finalizzato allo sviluppo di competenze sull’uso consapevole dei social e delle piattaforme digitali.
Il piano comprende anche interventi educativi rivolti agli studenti, nell’ambito dell’autonomia scolastica e del PTOF, anche con il coinvolgimento delle famiglie.
Le attività sono sostenute dalle risorse del «PN Scuola e Competenze 2021–2027», nel limite di 100 milioni di euro, secondo le procedure, i vincoli territoriali e i criteri di ammissibilità del programma.

Articolo 38: formazione sull’intelligenza artificiale

L’articolo 38 demanda a un successivo decreto ministeriale la definizione dei criteri e delle modalità della formazione sull’intelligenza artificiale destinata ai docenti in ingresso e in servizio, compresi quelli dei CPIA.
I percorsi formativi mirano a sviluppare la conoscenza dei sistemi di IA e la capacità di riconoscerne rischi e distorsioni, valutare criticamente le informazioni e tutelare la sicurezza e i dati personali. Comprendono inoltre l’impiego dell’IA nella progettazione didattica e nella valutazione delle competenze.
Lo stesso decreto definirà gli interventi per gli studenti, orientati alla comprensione del funzionamento, delle potenzialità e dei limiti dell’IA e al suo utilizzo etico e critico. Gli obiettivi comprendono il contrasto alla disinformazione, alla manipolazione e alla dipendenza tecnologica, insieme alla riduzione del divario digitale, con particolare attenzione agli alunni con bisogni educativi speciali o in condizioni di svantaggio socioeconomico.
Resta ferma l’autonomia delle scuole nella gestione delle piattaforme. Gli USR possono promuovere comitati tecnico-etici territoriali per sostenere formazione, sperimentazione, protezione dei dati e aggiornamento del Patto di corresponsabilità e dei regolamenti d’istituto.

Il decreto stabilisce un numero di ore aggiuntive di formazione valido per tutti i docenti. L’organizzazione delle attività dovrà tenere conto delle disposizioni nazionali e della disciplina contrattuale applicabile

Formazione, autonomia scolastica e libertà d’insegnamento

Il D.Lgs. 179/2026 non introduce, da solo, un obbligo generalizzato di ore aggiuntive di formazione sull’intelligenza artificiale. Le attività devono essere definite nel quadro delle disposizioni nazionali e contrattuali applicabili, in coerenza con il PTOF e nel rispetto dell’autonomia scolastica e della libertà d’insegnamento.
Resta fermo quanto previsto dalla legge 107/2015 sulla formazione in servizio dei docenti di ruolo, obbligatoria, permanente e strutturale, con attività definite dalle istituzioni scolastiche in coerenza con il PTOF, i piani di miglioramento e le priorità nazionali.
L’attuazione delle nuove disposizioni richiede quindi chiarezza sui percorsi, sui tempi e sulle condizioni di partecipazione. la formazione deve sostenere la professionalità docente attraverso una progettazione coerente con i bisogni della scuola, risorse adeguate e il rispetto delle competenze degli organi collegiali e delle tutele contrattuali.

Torna in alto