RICORSI PER I DOCENTI PRECARI
Gentili colleghi,
vi ricordiamo che sono attivi i seguenti ricorsi, rivolti al personale che ha prestato servizio con contratto a tempo determinato negli ultimi 5 anni:
1) RPD (Retribuzione Professionale Docenti)
2) CARTA del DOCENTE
1 Richiesta della Retribuzione Professionale Docenti (RPD), per i Docenti con supplenze temporanee
A partire da quest'anno, il Ministero, finalmente, sta riconoscendo il pagamento della RPD (Retribuzione Professionale Docenti) ai docenti precari che effettuano supplenze temporaneee (cd. Supplenze Brevi). Tale decisione è l'effetto dell'unanime riconoscimento da parte dei Giudici del Lavoro di questo diritto negato, per tanti anni, dal Ministero al personale precario: tutti i ricorsi presentati, sono, infatti, andati a buon fine ed i Tribunali, incluso quello di Benevento, con sentenze mai appellate dal MIUR, hanno riconosciuto il diritto alla percezione della RPD da parte dei docenti precari con supplenze brevi, condannando, di conseguenza, il Ministero al pagamento delle somme accertate e dovutee delle relative spese giudiziali.
Se la problematica a partire da quest'anno si può, quindi, ritenere definitivamente risolta, lo stesso, non si può, però, dire per il periodo pregresso.
Pertanto, tutti i docenti (sia attualmente di ruolo, sia ancora non di ruolo), che hanno avuto, negli ultimi 5 anni, contratti a tempo determinato temporanei (cd. supplenze brevi, cioè, NON con nomina fino al 30 giugno o al 31 agosto) possono chiedere, mediante ricorso al Giudice del Lavoro, il recupero della RDP (retribuzione professionale docenti).
Precisiamo che la RPD (Retribuzione Professionale Docenti) è una componente accessoria dello stipendio, pari ad Euro 174,50 lordi (per un contratto da 18 h), che viene corrisposta mensilmente e quindi, per chi ha effettuato diversi mesi di supplenze brevi, la somma riconosciuta è cospicua, se il diritto viene azionato.
Come anticipato, è possibile, pero', recuperare la RPD non versata, solo entro il termine di prescrizione di 5 anni dalla sua mancata erogazione (quindi, attualmente, per i contratti per supplenze brevi effettuati a partire dal marzo 2018). Occorre pertanto agire con celerità.
N. B. : lo stesso vale per il personale Ata (si recupera, in tal caso, il compenso individuale accessorio, cd. CIA).
Per evitare la summenzionata prescrizione, verificate, pertanto, prontamente, la vostra posizione e contattateci per attivare, gratuitamente il ricorso.
Per consentirci di effettuare i conteggi e verificare se c'è effettiva convenienza economica a ricorrere, inviateci, inoltre, anche il prospetto riassuntivo dei periodi di servizio da azionare.
Indicate nel prospetto:
- periodi di servizio
- ore di nomina
- scuola di prestazione del servizio
- scuola di prestazione dell'attuale o dell'ultimo servizio (sia di ruolo, sia con supplenza annuale o temporanea).
Successivamente, occorrerà allegare al ricorso i seguenti documenti, preferibilmente, in PDF
- Contratti da azionare;
- Cedolini di stipendio dei periodi da azionare
- Carta d’identità;
- Codice fiscale;
- Prospetto dei servizi da azionare
Vi invitiamo, pertanto, fin d'ora, a preparare tale documentazione, nel caso in cui siate interessati a tale ricorso.
2) Richiesta della CARTA del DOCENTE (cd bonus 500 EURO), per i docenti precari con supplenze fino al 30 giugno o al 31 agosto o con 180 gg di servizio
In seguito alla sentenza n. 1842/2022 del Consiglio di Stato, per effetto di un ricorso promosso e vinto dallo SNADIR, struttura sindacale che fa parte della Federazione Gilda-Unams, anche gli insegnanti con contratto a tempo determinato di durata annuale possono beneficiare della Carta del Docente (bonus di 500 euro).
Tutti i ricorsi successivi a tale pronuncia stanno, infatti, andando a buon fine ed i Tribunali, tra cui, con una recente pronuncia, anche quello di Benevento, stanno riconoscendo il diritto alla percezione del BONUS CARTA del DOCENTE ai docenti precari con supplenze fino al 30 giugno o al 31 agosto (o con almeno 180 gg di servizio).
A differenza della RPD, nonostante le pronunce avverse, il Ministero si ostina a non voler riconoscere tale diritto ai docenti con contratto annuale. E' possibile azionare, a differenza della RPD, pertanto, anche il corrente scolastico.
Come già anticipato per la RPD, è possibile, però, azionare tale diritto entro il termine di prescrizione di 5 anni dalla sua mancata erogazione (quindi,a tutt'oggi, le supplenze annuali effettuate a partire dall'a. s. 2017/18).
Per evitare la summenzionata prescrizione, verificate, pertanto, prontamente la vostra posizione e contattateci per attivare, gratuitamente il ricorso.
Nella mail che ci invierete, specificate:
- NOME - COGNOME
- CLASSE DI CONCORSO
- ATTUALE o ULTIMA SEDE DI SERVIZIO
- CONTRATTI a tempo determinato da azionare con indicazione dell’ Istituzione Scolastica con cui sono stati stipulati, precisando a) fino al 31 AGOSTO b) fino al 30 GIUGNO c) fino alla fine delle lezioni, per un totale di 180 giorni seppur non continuativi.
Sarete prontamente contattati dai nostri consulenti per la verifica della vostra posizione e per procedere al deposito del ricorso al Giudice del Lavoro.
Il conteggio di quanto dovuto è semplice: 500 euro per ogni anno scolastico con supplenza fino al 30 giugno o al 31 agosto (o con 180 gg di servizio).
Preparate, fin d’ora, i seguenti documenti, preferibilmente in PDF, da allegare al ricorso:
1. Contratti da azionare;
2. Carta d’identità;
3. Codice fiscale;
4. Prospetto dei servizi da azionare
Vi invitiamo, pertanto, fin d'ora, a preparare tale documentazione, nel caso in cui siate interessati a tale ricorso.