Home » Precariato e mobilità

Precariato e mobilità

Precariato

Precariato - Gilda degli insegnanti BN

La SEZIONE è suddivisa in più schede:

modulistica 

concorsi 

 

oppure selezionate quella di vostro interesse nel menu che compare, a piè di pagina, a sinistra  sotto la voce PRECARIATO o seguite i link 

Vademecum per i docenti a tempo determinato

Diritti e doveri del personale con contratto a tempo determinato: tutte le informazioni utili su Gps, Gae, nomine a tempo determinato, ferie, permessi, malattie, Naspi

Come cambia la Naspi a giugno 2025

NASpI: le novità di giugno 2025 e i cambiamenti introdotti dalla legge di bilancio.

https://www.gildavenezia.it/come-cambia-la-naspi-a-giugno-2025/

Indennità di Disoccupazione

Dopo la scadenza del contratto di lavoro è possibile richiedere la NASPI, l'indennità di disoccupazione riservata ai lavoratori che perdono involontariamente la loro posizione lavorativa. Gli attuali requisiti sono: la perdita involontaria del lavoro ed il versamento di almeno 13 settimane di contributi negli ultimi 4 anni. È inoltre opportuno ricordare che la condizione di perdita involontaria del lavoro osi applica solo all'ultimo impiego. Eventuali dimissioni volontarie precedenti non influiscono sulla richiesta di Naspi.

Per richiedere la Naspi bisogna utilizzare il servizio telematico dal sito INPS. Qualora non si avesse accesso al sito è possibile svolgere la procedura rivolgendosi ad un CAF, ad un patronato o ad un professionista abilitato.

Per richiedere la Naspi si hanno 68 giorni a partire dalla fine del contratto, termine oltre il quale decade il diritto all'indennità di disoccupazione. Presentando la domanda entro 8 giorni dalla fine del rapporto lavorativo il trattamento partirà dall'ottavo giorno, mentre se la domanda viene presentata dopo 8 giorni, la decorrenza partirà dal giorno successivo alla presentazione della domanda.

Nel caso dei lavoratori della scuola è chiaramente consigliabile richiedere la Naspi il prima possibile, così da coprire tutti i mesi estivi vista la probabilità di riprendere il lavoro a scuola già dal mese di settembre.

Per richiedere la Naspi bisogna presentare esclusivamente la documentazione dell'ultimo rapporto lavorativo concluso, quindi nel caso di un docente, solo quella relativa all'ultima supplenza.

Ecco il sito dell'INPS per la richiesta e le info:

INPS - Dettaglio Prestazione: NASpI: indennità mensile di disoccupazione

Anno di Formazione e prova 2021/2022

Un utile sunto a cura della Gilda degli Insegnanti di Pordenone

Valutazione servizio senza titolo

La nota n. 1290 del 22/07/2020, esplicativa sulla valutazione dei titoli di cui all’OM 60/2020, ha fornito alcuni chiarimenti sulla valutazione di alcuni titoli e servizi.

Scheda informativa SUPPLENZE 2021 - 22

Scheda di sintesi

Sanzioni supplenze

EFFETTI DEL MANCATO PERFEZIONAMENTO E RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL RAPPORTO DI LAVORO

art. 14 dell’O.M. n° 60/2020 procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto e di conferimento delle relative supplenze, applicabili solo per l’anno scolastico in corso.

Permesso in caso di decesso o grave infermità del coniuge

Tutti i lavoratori, compresi i dipendenti del Comparto Scuola, hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno, in caso di decesso o documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado.

L’articolo 4 – comma 1 della legge 53 dell’8 marzo 2000 prevede infatti che “La lavoratrice e il lavoratore hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica”. La definizione dei criteri per la fruizione viene regolamentata dal Decreto Ministeriale n. 278 del 21 luglio 2000. L’art. 1 – comma 1 del D.M. n. 278/200 precisa poi che a lavoratrice e il lavoratore, dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono utilizzare i tre giorni di permesso in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica della lavoratrice o del lavoratore. Pertanto, i tre giorni di permesso possono essere fruiti anche per il convivente risultante da certificazione anagrafica (cd. famiglia di fatto).
I tre giorni di permesso sono integralmente retribuiti da parte del datore di lavoro.

Il Decreto Ministeriale attuativo n.  278/2000 ha, inoltre, precisato che i tre giorni, sono da considerarsi come giorni di effettivo lavoro, per cui nei giorni di permesso non sono conteggiati i giorni festivi e neppure quelli non lavorativi.

Un'ulteriore tutela è data dalla possibilità che, nei casi di documentata grave infermità, in alternativa ai tre giorni annui di permesso, il lavoratore e la lavoratrice possono concordare con il datore di lavoro diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa anche per periodi superiori a tre giorni. In caso di diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa, anche per periodi superiori a tre giorni, l'accordo è stipulato in forma scritta, sulla base della proposta del lavoratore. I permessi in oggetto sono cumulabili con quelli previsti per l'assistenza delle persone disabili dall'articolo 33 della L. 104/92.

Procedura per la richiesta
Ill comma 2 art. 1 del D.M. 278/2000, stabilisce che, per fruire del permesso, l'interessato comunica previamente al datore di lavoro l'evento che dà titolo al permesso medesimo e i giorni nei quali esso sarà utilizzato. I giorni di permesso devono essere utilizzati entro sette giorni dal decesso o dall'accertamento dell'insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici. Per usufruire di questa agevolazione non è sufficiente l’indicazione della patologia, ma è necessario documentare specificamente la grave infermità.

Definizione e certificazione di grave infermità
Con nota n. 25/I/00167154 del 25 novembre 2008, il Ministero del Lavoro ha fornito nuove indicazioni circa il concetto di grave infermità ex art. 4 comma 1, Legge n. 53/2000. Per la certificazione di grave infermità non è più necessario fornire all’Ufficio di appartenenza una certificazione di accertamento clinico - diagnostico rilasciata dalla competente struttura medicolegale dell’Azienda U.S.L. come previsto dal Ministero con risposta ad interpello n. 16/2008. La nota n. 25/I/00167154 del 25/11/2008 rinvia al Decreto Ministeriale n. 278/2000 che definisce i criteri per la fruizione dei congedi per eventi e cause particolari e individua le relative patologie.
Le patologie elencate nel citato D.M. (lett. d, n. 1-4) per il Ministero possono dunque essere considerate figure sintomatiche della grave infermità cui fa specifico riferimento la norma di cui all’art. 1 del medesimo Decreto.
Le patologie indicate nel D.M. 278/2000 sono:

  • patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;
  • patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;
  • patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario;
  • patologie dell'infanzia e dell'età evolutiva aventi le caratteristiche di cui ai precedenti numeri 1, 2, e 3 o per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la potestà.

Circa le modalità di fruizione il Ministero conferma che l’art. 3 del Decreto considera presupposto indefettibile per comprovare il diritto alla fruizione del permesso la presentazione da parte del titolare di documentazione idonea, rilasciata dal medico specialista, attestante le gravi patologie dei soggetti per i quali viene prestata assistenza.
Occorre quindi il certificato redatto dallo specialista dal quale sia possibile riscontrare sia la descrizione degli elementi costituenti la diagnosi clinica che la qualificazione medico legale in termini di grave infermità.
Così come peraltro INPS con la circolare n. 32 del 3/03/2006 stabilisce che il medico specialista, in virtù della facoltà allo stesso ascritta ex D.L. n. 324/1993, non può esimersi dall’attribuire alla mera diagnosi clinica la qualificazione di natura anche medico legale. Deve trattarsi esclusivamente di certificazione medica rilasciata dalle strutture ospedaliere e dalle AA.SS.LL.

Il lavoratore che fruisce del permesso per decesso (Regolamento lettera a) (Decreto Ministeriale - Dipartimento per la Solidarietà Sociale, Presidenza del Consiglio dei Ministri, 21 luglio 2000, n. 278) è tenuto a documentare detto evento con la relativa certificazione, ovvero, nei casi consentiti, con dichiarazione sostitutiva.

N.B.
Il D.M. n. 278/2000 all’art. 4, comma 1, fa salve le più favorevoli previsioni della contrattazione collettiva in materia. Pertanto, i contratti collettivi possono prevedere condizioni di maggior favore rispetto a quelle previste dal citato decreto, in ogni caso anche in assenza di previsione contrattuale, il congedo va riconosciuto nei casi di diritto e laddove sussistano tutti i presupposti previsti dalla norma. E’ opportuno, pertanto, verificare quanto specificamente previsto dal contratto di lavoro di categoria.

Normativa di riferimento

  • Legge 8 marzo 2000, n.53 “Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città”;
  • Decreto Ministeriale - Dipartimento per la Solidarietà Sociale, Presidenza del Consiglio dei Ministri, 21 luglio 2000, n. 278 "Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, concernente congedi per eventi e cause particolari";
  • Interpello Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 10 giugno 2008, n. 16 -Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – Concetto di “grave infermità” ex art. 4, comma 1, L. 53/2000;
  • Nota Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per l’attività ispettiva prot. n. 25/I/00167154 del 25 novembre 2008 “Oggetto: art. 9, D.Lgs n. 124/2004 – permesso retribuito per documentata grave infermità ai sensi dell’art. 4, comma 1, L. n. 53/2000 – documentazione sanitaria di accertamento della grave infermità ai sensi dell’art. 1, comma 1 del D.M. n. 278/2000”.