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PRECARI: informazioni

Anno di Formazione e prova

Un utile sunto

Indennità di Disoccupazione

Dopo la scadenza del contratto di lavoro  è  possibile richiedere la NASPI, l'indennità di disoccupazione riservata ai lavoratori che perdono involontariamente la loro posizione lavorativa. Gli attuali requisiti sono: la perdita involontaria del lavoro ed  il versamento di almeno 13 settimane di contributi negli ultimi 4 anni.È inoltre opportuno ricordare che la condizione di perdita involontaria del lavoro osi applica solo all'ultimo impiego. Eventuali dimissioni volontarie precedenti non influiscono sulla richiesta di Naspi.

Per richiedere la Naspi bisogna utilizzare il servizio telematico dal sito INPS. Qualora non si avesse accesso al sito è possibile svolgere la procedura rivolgendosi ad un CAF, ad un patronato o ad un professionista abilitato. Per richiedere la Naspi si hanno 68 giorni a partire dalla fine del contratto, termine oltre il quale decade il diritto all'indennità di disoccupazione.


Presentando la domanda entro 8 giorni dalla fine del rapporto lavorativo il trattamento partirà dall'ottavo giorno, mentre se la domanda viene presentata dopo 8 giorni, la decorrenza partirà dal giorno successivo alla presentazione della domanda.

Nel caso dei lavoratori della scuola è chiaramente consigliabile richiedere la Naspi il prima possibile, così da coprire tutti i mesi estivi vista la probabilità di riprendere il lavoro a scuola già dal mese di settembre.

Per richiedere la Naspi bisogna presentare esclusivamente la documentazione dell'ultimo rapporto lavorativo concluso, quindi nel caso di un docente, solo quella relativa all'ultima supplenza.

Ecco il sito dell'INPS per la richiesta e le info:

INPS - Dettaglio Prestazione: NASpI: indennità mensile di disoccupazione

Graduatorie di Istituto di prima fascia

"D.M. n. 60 del 10/03/2022 recante l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24. Avviso aperura funzioni per la presentazione telematica delle istanze di inserimento/aggiornamento sedi ai fini dell’inclusione nelle graduatorie d’istituto di prima fascia.

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 10 del D.M. n. 60 del 10 marzo 2022, si comunica che nel periodo compreso tra il 21 giugno 2022 (h. 9,00) e l’11 luglio 2022 (h. 23,59), saranno disponibili le funzioni telematiche per la presentazione delle istanze finalizzate alla partecipazione alla procedura per l’inclusione nelle graduatorie d’istituto di prima fascia del personale docente.

Questo il link del Ministero:

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/graduatorie-di-istituto-di-i-fascia

 

 

 

Aggiornamento GAE

Pubblichiamo lo speciale Graduatorie ad esaurimento 2022-25 a cura di Antonietta Toraldo.

Aggiornamento GAE e grad Istituto I fascia

È stato pubblicato il DM n. 60 del 10 marzo 2022 relativo all’ aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento (G.A.E.)  e della prima fascia delle graduatorie di circolo e di istituto (di una provincia, anche diversa da quella di iscrizione nelle GaE) del personale docente ed educativo, con validità per gli anni scolastici 2022/23, 2023/24 e 2024/25.
 
La domanda dovrà essere inviata dal 21 marzo 2022 al 4 aprile 2022, ESCLUSIVAMENTE con modalità telematica, tramite Istanze online,  .
 
Il decreto ribadisce le disposizioni impartite in occasione dei precedenti aggiornamenti delle graduatorie. Non sono previsti nuovi inserimenti, né modifiche alle tabelle di valutazione dei titoli
 
Il personale docente ed educativo, inserito a pieno titolo o con riserva, nelle fasce I, II, III e  nella fascia aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento costituite in ogni provincia, può chiedere, pertanto:
 
  • la permanenza e/o l’aggiornamento del punteggio con cui è inserito in graduatoria;
  • il reinserimento in graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all’atto della cancellazione per non aver presentato domanda di permanenza e/o aggiornamento nei bienni/trienni precedenti;
  • la conferma dell’iscrizione con riserva o lo scioglimento della stessa;
  • il trasferimento da una provincia ad un’altra nella quale verrà collocato, per ciascuna delle graduatorie di inclusione, anche con riserva, nella corrispondente fascia di appartenenza con il punteggio spettante, eventualmente aggiornato a seguito di contestuale richiesta.