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Ultime notizie

Sottoscritto il nuovo CCNI Mobilità 2025/28

 

 

LE PRINCIPALI NOVITA':

NUOVE DEROGHE al vincolo triennale

  • per i genitori di figlio minore di anni sedici, ossia che compie i 16 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro sedici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.
  • per chi ricongiungimento ai genitori over 65purché i 65 anni siano compiuti entro il 31 dicembre 2025. Non è necessaria la convivenza del docente con il genitore. L’importante è richiedere la mobilità verso la residenza del genitore ultra 65 enne. 
  • coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
  • :coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’art. 42 del decreto legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di
    1. coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto di cui all’art. 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016, n. 76 convivente di soggetto con disabilità grave;
    2. padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);
    3. uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti
      dei soggetti di cui al punto 2);
    4. uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);
    5. parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).
  • il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.11

POSSIBILE IL PASSAGGIO DI RUOLO per i docenti di SOSTEGNO  anche SENZA ABILITAZIONE nel grado di scuola richiesto; Una novità è la possibilità di richiedere il passaggio di ruolo su posto di sostegno per i docenti in possesso della specializzazione anche se non abilitati per il grado di scuola richiesto  che consentirà ai docenti titolari su infanzia\primaria di richiedere il passaggio su sostegno su altro grado\ordine di scuola, se in possesso della specifica specializzazione sul sostegno , anche se non in possesso dell’abilitazione su materia. Fino a questo momento, infatti, la richiesta del passaggio di ruolo richiedeva imprescindibilmente il possesso dell’abilitazione su materia.

PRECEDENZA PER L’ASSISTENZA al GENITORE  anche NELLA FASE INTERPROVINCIALE e ai FRATELLI e SORELLE in assistenza


Il nuovo contratto prevede il riconoscimento della precedenza in fase interprovinciale per l’assistenza da parte dei figli al genitore con disabilità. Finora questo tipo di precedenza veniva riconosciuta solo nella fase provinciale. 

Viene riconosciuta la precedenza per fratelli e sorelle in assistenza anche se non conviventi, sia in fase provinciale che interprovinciale, purché i genitori abbiano patologie invalidanti o siano almeno sessanticinquenni.

 

TRASFERIMENTI DA POSTO SOSTEGNO A POSTO COMUNE – ALIQUOTE


I trasferimenti a domanda nella provincia di titolarità da posto sostegno a posto comune dei docenti senza precedenza vengono realizzati secondo le seguenti aliquote:
 100% posti disponibili a.s. 2025/26
 75% posti disponibili a.s. 2026/27
 50% posti disponibili a.s. 2027/28

ALTRE NOVITÀ

  • L’introduzione di nuovi elementi oggetto di valutazione sia nelle domande di mobilità volontaria che d’ufficio;
  • La modifica graduale, nelle graduatorie interne d’istituto e nella mobilità d’ufficio, ai fini del punteggio previsto per il servizio di insegnamento di pre-ruolo, che, se svolto nello stesso ordine di scuola, sarà progressivamente equiparato, nel corso del triennio, a quello del servizio di ruolo. In particolare, per quest’anno il servizio di preruolo sarà valutato 4 punti, per il 2026/2027 5 punti e per il 2027/2028 6 punti.
    Ricordiamo invece che nella mobilità a domanda il servizio di preruolo era già valutato al pari del servizio di ruolo.
  • Viene aumentato il punteggio per la continuità del servizio nella stessa scuola di titolarità. In particolare:
    • per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità vengono attribuiti 12 punti (invece dei 6 previsti in precedenza)
    • Per ogni ulteriore anno di servizio svolto entro il quinquennio vengono attribuiti 5 punti (invece dei 2 previsti in precedenza)
    • Per ogni ulteriore anno di servizio svolto oltre il quinquennio vengono attribuiti 6 punti (invece dei 3 previsti in precedenza).
  • Viene aumentato di 1 punto il punteggio per i figli (5 punti per ogni figlio di età inferiore a sei anni, 4 punti per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il diciottesimo anno di età).
  • Una procedura dedicata appositamente ai movimenti per i funzionari ed elevata qualificazione nel rispetto delle indicazioni contenute nel CCNL.
  • Il riconoscimento dell’anno prestato con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo ai fini del calcolo del quinquennio\triennio necessari per il superamento dei vincoli. Ai fini del vincolo sono inoltre considerati anche gli anni di servizio svolti in assegnazione provvisoria\utilizzazione nonché gli anni svolti con incarico a tempo determinato ai sensi dell’art. 47 CCNL. 
  • Si prevede l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo (nella sola mobilità territoriale, ma non in quella professionale) per lo svolgimento della funzione di Tutor o di orientatore dopo un triennio di incarico continuativo nella stessa scuola.
  • Per il personale ATA nella domanda di mobilità, sarà possibile indicare più province (e non solo una, come è avvenuto finora). In particolare, si potranno indicare una o fino a 15 province nella
    stessa domanda.
  • Viene esteso fino a 10 anni il diritto al rientro dei soprannumerari su scuola/comune di ex titolarità (attualmente previsto per 8 anni).
  • Viene introdotto un punteggio aggiuntivo, nella sola mobilità territoriale, per i titolari in scuole collocate nelle aree a forte rischio di abbandono che per un triennio non abbiano inoltrato domanda di mobilità, né di mobilità annuale.

SERVIZIO PRERUOLLO nelle Graduatorie Interne d'ISTITUTO

Viene modificata la valutazione del servizio di pre-ruolo nella graduatoria interna di istituto ai fini dell’individuazione del perdente posto (e mobilità d’ufficio).
Il calcolo cambia nell’arco del triennio di vigenza del C.C.N.I.:
 Per l’anno 2025/26 ogni anno di pre-ruolo è calcolato 4 punti.
 Per l’anno 2026/27 ogni anno di pre-ruolo è calcolato 5 punti.
 Per l’anno 2027/28 ogni anno di pre-ruolo è calcolato 6 punti.

Questo implica un diverso punteggio del servizio pre-ruolo per ciascun anno del triennio di vigenza del C.C.N.I.
Attenzione: tale calcolo viene così effettuato solo ed esclusivamente se il servizio pre-ruolo è stato svolto nell’attuale ruolo di titolarità del docente.
Es.: docente titolare nella scuola primaria (posto comune e/o sostegno) con servizio di pre-ruolo svolto nella scuola primaria (posto comune e/o sostegno).
Se, invece, il servizio pre-ruolo non è stato svolto nello stesso ruolo di attuale titolarità, il punteggio varierà a seconda dell’ordine di scuola in cui è attualmente titolare il docente:
• 3 pp. per ogni anno per il docente titolare nella scuola primaria che ha svolto il servizio pre-ruolo nella scuola dell’infanzia e viceversa;
• 3 pp. per ogni anno per il docente titolare nella scuola di I grado che ha svolto il servizio pre-ruolo nella scuola di II grado e viceversa;
• 3 pp. per i primi 4 anni e 2 pp. per gli anni successivi per il docente titolare nella scuola infanzia/primaria che ha svolto il servizio pre-ruolo nella scuola di I/II grado e viceversa.

Mobilità 2025-28 – PERSONALE ATA


Il personale ATA può esprimere in un’unica istanza fino a quindici preferenze indicando le scuole, ovvero un codice sintetico sia per la mobilità provinciale che per quella interprovinciale; in tale ultimo caso sarà possibile esprimere anche codici sintetici una o più province.  È compreso quello in attesa di ottenere una sede definitiva.


Le operazioni di mobilità del personale ATA relative alla terza fase si effettuano sul 50% delle disponibilità destinate alla mobilità territoriale provinciale e residuate dopo tale mobilità, fatti salvi gli accantonamenti e la sistemazione del soprannumero provinciale

 

Deroghe
Sono le stesse che si applicano al personale docente

Precedenze
– 
l’assistenza al genitore vale anche per altra provincia;
 l’assistenza ai fratelli/sorelle è possibile anche se non si è conviventi, purché i genitori abbiano patologie invalidanti o siano almeno sessanticinquenni.

08/02/2025

PENSIONI: riapertura finestra domanda di pensionamento

Le domande vanno presentate su istanze online entro il 28 febbraio. Per alcune situazioni la dpomanda dovrà essere cartacea.

 

Il MIM ha pubblicato la nota AOODGPER n. 25316 del 31 gennaio 2025, e l’Avviso 31619 del 7 febbraio 2025, con cui si comunica l’apertura di una nuova finestra per la presentazione delle domande di pensionamento.

Le domande di pensionamento devono essere presentate esclusivamente attraverso la procedura web POLIS “istanze on line”, con accesso SPID o CIE.

Il termine per l’inoltro delle istanze da parte del personale docente, educativo e Ata è fissato a venerdì 28 ottobre 2025.

Si ricorda a eventuali colleghi che non avevano presentato a ottobre la domanda di cessazione, in quanto rientravano nei criteri della cessazione d’ufficio (65 anni d’età + 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne, 65 anni di età + 42 anni di contributi per gli uomini) che, in seguito alla Legge di Bilancio, i nuovi requisiti di età per la cessazione d’ufficio sono saliti a 67 anni.

Chi vuole comunque andare in pensione, deve, pertanto, presentare domanda cartacea alla scuola.

Sempre in cartaceo è possibile presentare domanda di revoca della precedente domanda inoltrata ottobre, laddove si ravvisi che la nuova Legge comporti un trattamento di minor favore.

Le domande presentabili su Istanze On Line sono le seguenti:

Per i dipendenti del comparto scuola saranno riaperti i termini per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio per i pensionamenti al 1 settembre 2023.

La riapertura dei termini della domanda di cessazione dal servizio riguarderà soltanto coloro che dovranno accedere alle misure contenute nella Legge di Bilancio 2023, per le quali, non essendo in vigore prima della fine del 2022, non è stato possibile presentarle entro il termine stabilito dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Di fatto, quindi, potranno approfittare della riapertura dei termini di presentazione della domanda di cessazione dal servizio entro il 28 febbraio 2023:

  • coloro che hanno i requisiti per accedere alla pensione quota 103 il 1 settembre 2023;
  • coloro che rientrano nel pensionamento con la nuova proroga dell’Opzione donna.

Per tutti gli altri lavoratori che non hanno presentato, per misure già in vigore, la domanda di cessazione entro i termini precedentemente stabiliti, non sarà possibile approfittare della nuova finestra di riapertura.

08/02/2025

Insegnante di sostegno scelto dalle famiglie: norma propagandistica

Oggi l’incontro della delegazione Gilda al Ministero dell’Istruzione 

 

Si è tenuto un incontro presso il Ministero dell’Istruzione sulla continuità didattica dei docenti di sostegno. La misura, inserita nel DL n.71 del 31 maggio 2024, prevede la possibilità che sia la famiglia dell’alunno ad indicare al Dirigente Scolastico la conferma dell’insegnante di sostegno piuttosto che attraverso le consuete operazioni di nomina, come previsto dalla legge 71 del 2024.

 

La Gilda, durante la discussione parlamentare, aveva già espresso la propria perplessità rispetto ad una norma che è tanto demagogica quanto inutile. “Da un punto di vista tecnico – afferma la Gilda – l’applicazione sarà molto farraginosa, causando un ulteriore appesantimento della burocrazia”.

 

E’ previsto infatti che una famiglia possa chiedere la conferma del docente di sostegno nella classe del proprio figlio al dirigente scolastico, il quale dovrà vagliare la richiesta e verificare che ricorrano le condizioni per la conferma del docente sul posto dell’anno precedente. Quindi il docente dovrà superare il vaglio della famiglia e del dirigente.

 

“E’ assurdo pensare che un dirigente scolastico – dichiara la delegazione Gilda che ha preso parte all’incontro ministeriale – possa, prima che vengano avviate le procedure di nomina, vagliare la bontà della richiesta dei genitori, per poi trasmetterla agli uffici provinciali che valuteranno il diritto o meno alla nomina del docente da confermare e infine, proporre la riconferma dell’insegnante che ricordiamo, potrebbe non accettare. Il tutto, prima delle operazioni di nomina che andrebbero svolte intorno al 31 agosto”.

 

Già anni fa la Gilda si oppose fortemente all’introduzione della chiamata diretta prevista dalla legge 107 che permetteva al Dirigente di scavalcare le graduatorie e chiamare direttamente docenti a loro graditi, legittimando, così, la scuola ‘supermarket’.

 

“Ribadiamo fortemente la nostra totale contrarietà – conclude la Gilda – rispetto ad una norma propagandistica. La continuità didattica ad un alunno che necessita del sostegno può essere garantita attraverso, piuttosto, una massiccia stabilizzazione dei docenti che operano in quel settore, che può essere avviata trasformando in organico di diritto le decine di migliaia di posti in deroga esistenti”.

 

Così in una nota la Gilda degli Insegnanti

03/02/2025

Prove scritte concorso PNRR 2: calendario (nota del MIM)

Prove scritte concorso PNRR 2: 19 febbraio per infanzia/primaria; dal 25 al 27 febbraio per la scuola secondaria  di primo e secondo grado

 

https://www.mim.gov.it/web/guest/-/mim-al-via-le-prove-dei-concorsi-ordinari-per-le-scuole-di-ogni-ordine-e-grado

 

30/01/2025