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Docenti soprannumerari: presentazione della domanda di mobilità

 

Cosa fare se si riceve la notifica da parte della scuola di essere perdente posto?

La domanda di mobilità in modalità cartacea  va presentata alla Segreteria della propria Istituzione Scolastica che provvede ad inoltrarla all’Ambito Territoriale di competenza. Come termine di compilazione della domanda il CCNI sulla Mobilità prevede 5 giorni di tempo dalla notifica.

Docente soprannumerario

La domanda cartacea è del tutto simile a quella che si compila online per la Mobilità volontaria. Bisogna compilare però' anche  la sezione “Docente soprannumerario”, in cui è necessario indicare:

  1. di essere perdente posto;
  2. il punteggio ottenuto nella graduatoria soprannumerari d’istituto;
  3. rispondere alla domanda “Il docente soprannumerario intende comunque partecipare al movimento a domanda?”
  4. se si risponderà NO si condizionerà la domanda, ossia si dichiara di voler permanere titolari nella scuola in cui si è stati dichiarati perdente posto e che si parteciperà alla mobilità, ma continuando a mantenere la condizione di soprannumerario. Pertanto, la domanda verrà annullata nel caso  fosse possibile la reintegrazione nell’organico dell’Istituto.
  5. se si risponderà SI non si condizionerà la domanda, ossia si partecipa alla mobilità alla stregua della domanda volontaria,e pertanto si rinuncia al diritto di essere reintegrati nella scuola di precedente titolarità nel caso  di possibilità di reintegrazione nell'organico dell'Istituto.

Precisazioni

A) Domanda condizionata

  • Il soprannumerario può indicare nella domanda anche preferenze relative a comuni diversi da quello di attuale titolarità, purché esprima, tra le preferenze, anche il codice relativo all’intero comune di titolarità oppure relativo al distretto sub comunale di titolarità, prima dei codici relativi ad altri comuni ovvero ad altri distretti sub comunali (sia di singola scuola, sia sintetici).

Vantaggi domanda condizionata

La domanda condizionata attribuisce al docente i seguenti vantaggi:

  • ha la precedenza su tutti i movimenti nell’ambito della provincia per rientrare nella stessa scuola in cui è stato considerato perdente posto
  • Per otto anni non perde la continuità nella stessa istituzione.
  • qualora dovesse essere trasferito in una delle sedi richieste nella domanda di mobilità condizionata, il punteggio previsto per la continuità viene mantenuto.

B) Domanda non condizionata

1) Se il docente ha presentato domanda di mobilità volontaria prima di conoscere la sua posizione di soprannumerario, parteciperà alla mobilità alla pari di tutti gli altri docenti.  N. B.: Può avere la precedenza solo se presenta la domanda di mobilità condizionata.

2) Nel caso in cui il docente perdente posto non dovesse ottenere il trasferimento in una delle sedi richieste nella mobilità volontaria, verrà trasferito d’ufficio in una delle scuole del comune di titolarità, oppure, nel caso non dovessero esserci posti liberi, verrà  in un comune viciniore.

C) Domanda non presentata

Il docente soprannumerario che non dovesse presentare la domanda condizionata, se ha presentato la domanda volontaria, seguirà  l'ordinaria procedura prevista per la Mobilità volontaria. Se non dovesse ottenere nessuna delle sedi richieste, verrà  invece trasferito d’ufficio in una delle sedi disponibili e non avrà diritto né al rientro nella sede di titolarità, né al punteggio della continuità.

 

N. B.

Tra le opzioni possibili del perdente posto che non vuole condizionare la domanda (ovvero non vuole permanere nella scuola di attuale titolarità) e che aveva già presentato istanza di mobilità telematica entro il 16 marzo 2024, c’è quella di non presentare nessuna domanda e comunicare all’ufficio scolastico solamente il punteggio della graduatoria di Istituto rispondendo SI alla domanda di volere partecipare al movimento anche qualora decadessero le condizioni di soprannumerarietà. In tal modo resterebbe valida la domanda già presentata entro il 16 marzo, con la sola aggiunta del punteggio per la mobilità d’ufficio ( punteggio della graduatoria interna di Istituto per l’individuazione dei perdenti posto) e il non condizionamento della domanda.

19/04/2024

Istanze di mobilità docenti A.S. 2024/25: preavviso di rigetto mobilità

18/04/2024

TFA sostegno IX ciclo: precisazioni ministeriali

Su richiesta delle  organizzazioni sindacali, ecco la nota ufficiale del MUR con le precisazioni sui  percorsi per il TFA sostegno, necessarie alla luce delle nuove normative che sono entrate in vigore negli scorsi mesi.In particolare per i non abilitati è richiesto il solo titolo di studio di accesso alla classe di concorso relativa allo specifico grado, senza  più  necessità del possesso dei 24 CFU conseguiti entro il 31  ottobre 2022.

Nota TFA Nota TFA [298 Kb]
15/04/2024

ELEZIONI CSPI

Le elezioni per il rinnovo della componente elettiva del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione si avvicinano. La lista Gilda Unams ha presentato  i suoi candidati  per questo importante appuntamento.  Due i motti rappresentativi:  uno per la componente  Docente  e uno per la  componente Ata.   

  • Lo slogan scelto per gli insegnanti è "#liberidinsegnare" e racchiude il significato principale che sta alla base della Federazione Gilda Unams.

 

  • "Riconoscere e valorizzare, professionalità e competenza" è invece lo slogan che incarna i valori del comparto ATA. al servizio della scuola. 

 

Nell'allegato tutte le informazioni utili e le modalità di voto.

Per una scuola libera, democratica e aperta a tutti, il 7 maggio vota e fai votare Lista Gilda Unams.

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15/04/2024

Esami di Stato 2024 – Domande per Presidenti e/o Commissari esterni.

In allegato, la Nota MIM n. 12423 del 26 marzo 2024 che disciplina la formazione delle commissioni dell’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di Istruzione per l’anno scolastico 2023/ 2024.

Gli aspiranti commissari esterni o presidenti delle commissioni dell’Esame di Stato devono presentare la domanda di partecipazione attraverso i modelli telematici ES-E e ES-1 su Istanze OnLine entro il 12 aprile 2024.

La partecipazione ai lavori delle commissioni dell’Esame di Stato rientra tra gli obblighi inerenti allo svolgimento delle funzioni proprie del personale della scuola, salvo le deroghe consentite dalle disposizioni normative vigenti. 

Le commissioni saranno miste, composte da un presidente esterno, tre commissari interni e tre commissari esterni.

10/04/2024